Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è il Testo unico delle disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità. Per chi si occupa di prevenzione il cuore è il Capo II, dedicato alla tutela della salute della lavoratrice. L'art. 6 stabilisce che le misure di tutela si applicano alle lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, comprese quelle che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento.
L'art. 7 vieta di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati nell'Allegato A; l'art. 8 regola l'esposizione a radiazioni ionizzanti; l'art. 11 obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare quelli derivanti da agenti fisici, chimici, biologici, processi e condizioni di lavoro dell'Allegato C; l'art. 12 indica le conseguenze della valutazione. L'Allegato B contiene invece divieti assoluti legati a specifici agenti e condizioni.
La logica è quindi a tre livelli: divieti fissati dalla legge, che non richiedono valutazione ma solo applicazione; rischi da valutare caso per caso; misure conseguenti, dalla modifica delle condizioni di lavoro fino all'astensione anticipata. Il D.Lgs. 81/08 richiama espressamente questa disciplina all'art. 28, per cui la valutazione per la maternità non è un documento a parte facoltativo ma una sezione obbligatoria del DVR, da aggiornare quando cambiano mansioni, agenti o processi.