Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 6/50

Allegato B: agenti e condizioni con divieto assoluto

L'Allegato B del D.Lgs. 151/2001 è distinto in due parti. La prima riguarda le lavoratrici gestanti e vieta l'esposizione ad agenti fisici come il lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione o nell'immersione subacquea; ad agenti biologici come il toxoplasma e il virus della rosolia, salvo che sia dimostrato che la lavoratrice è sufficientemente protetta da immunizzazione; ad agenti chimici come il piombo e i suoi derivati, nella misura in cui possono essere assorbiti dall'organismo umano. Vieta inoltre i lavori sotterranei di carattere minerario.

La seconda parte riguarda le lavoratrici in periodo di allattamento e mantiene il divieto per il piombo e i suoi derivati assorbibili e per i lavori sotterranei di carattere minerario. Qui non c'è spazio per valutazioni di entità dell'esposizione: la presenza dell'agente o della condizione nella mansione comporta l'esclusione.

Casi tipici in cui l'Allegato B entra in gioco: una lavoratrice di un'officina di saldatura o di recupero batterie esposta a fumi o polveri di piombo; un'educatrice di asilo nido o un'addetta in un canile per il rischio da toxoplasma e rosolia, dove lo stato immunitario va accertato dal medico competente; un'addetta di un centro di immersione o di un cantiere di lavori subacquei. Il RSPP deve verificare nell'inventario degli agenti chimici e biologici se questi fattori compaiono, anche in fasi marginali come la manutenzione.