L'Allegato A del D.Lgs. 151/2001 elenca i lavori vietati alle lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino a sette mesi dopo il parto, salvo diversa durata indicata per singole voci. Tra quelli che ricorrono più spesso in industria e servizi ci sono i lavori di trasporto e sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa; i lavori su scale e impalcature mobili e fisse; i lavori con macchine mosse a pedale quando il ritmo è frequente o richiede notevole sforzo; i lavori con macchine scuotenti o utensili che trasmettono intense vibrazioni.
L'allegato comprende anche i lavori che obbligano a una stazione in piedi per più di metà dell'orario o a posizioni particolarmente affaticanti, per i quali il divieto vale durante la gestazione e non dopo il parto; i lavori a bordo di mezzi di trasporto durante la gestazione; i lavori di assistenza e cura degli infermi in reparti per malattie infettive e nervose e mentali; le lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti e ad agenti per i quali si applicano le norme sulle malattie professionali.
In un magazzino la commissionatrice con transpallet manuale e prelievo di colli rientra pienamente nel divieto; in un'officina la tornitrice che sta in piedi tutto il turno e carica pezzi pesanti pure. Il divieto non si gradua con la valutazione: se la mansione contiene uno di questi lavori, la lavoratrice deve esserne esclusa, anche se il rischio appare modesto.