La tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti è contenuta nella L. 17 ottobre 1967, n. 977, profondamente modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, che ha recepito la Direttiva 94/33/CE, e dal successivo D.Lgs. 262/2000. Il D.Lgs. 81/08 non ha sostituito questa disciplina, che resta speciale e si somma agli obblighi generali.
La legge distingue il bambino, cioè il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico, e l'adolescente, cioè il minore di età compresa tra 15 e 18 anni non più soggetto all'obbligo scolastico. L'età minima per l'ammissione al lavoro è collegata al completamento dell'istruzione obbligatoria, che dalla legge finanziaria 2007 dura dieci anni: in pratica non si può assumere prima dei 16 anni. Il lavoro dei bambini è ammesso solo in casi eccezionali, come attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie e nel settore dello spettacolo, con autorizzazione dell'Ispettorato e assenso dei genitori.
Nelle aziende industriali e artigiane i minori compaiono soprattutto come apprendisti, spesso dai 16 anni, come studenti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, come tirocinanti estivi. Per il servizio di prevenzione la presenza anche di un solo adolescente comporta l'obbligo di una valutazione specifica, il rispetto di un elenco di lavori vietati, limiti di orario e notturno, oltre a un'attenzione formativa e di supervisione maggiore per l'inesperienza tipica dell'età.