L'art. 7 della L. 977/1967, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 345/99, obbliga il datore di lavoro a effettuare la valutazione dei rischi prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro. La valutazione deve considerare in particolare lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi, la sistemazione e la configurazione del posto di lavoro, la natura e la durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, le attrezzature e il loro impiego, l'organizzazione dei processi e la formazione.
La stessa norma prevede che il datore di lavoro informi il minore e i titolari della responsabilità genitoriale dei possibili rischi e delle misure adottate. È un passaggio che in pratica si dimentica spesso, mentre è utile anche sul piano educativo: un incontro con il genitore e il tutor aziendale chiarisce cosa il ragazzo può fare e cosa no.
La valutazione per un adolescente non è la copia della scheda di mansione dell'adulto. Un apprendista di 17 anni in una falegnameria, ad esempio, ha la stessa postazione del collega esperto ma una percezione del pericolo diversa: tende a sottovalutare il ritorno del pezzo sulla sega circolare, a rimuovere la cuffia di protezione per velocità, a non chiedere per timore di sembrare incapace. Le misure devono quindi includere un affiancamento strutturato, una progressione delle attività e un controllo più ravvicinato del preposto.