La provenienza da altri Paesi è un fattore espressamente citato dall'art. 28 e ha due dimensioni: la comprensione linguistica e le differenze culturali nella percezione del rischio. Sul primo punto l'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 81/08 è netto: il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, e quando la formazione riguarda lavoratori immigrati avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
La verifica preliminare non è un esame di grammatica. Deve accertare che il lavoratore capisca le istruzioni di sicurezza, i segnali verbali di allarme, le parole chiave del reparto come fermo, attenzione, carico sospeso, uscita, e che sappia spiegare a sua volta un'istruzione semplice. Un metodo pratico è un breve colloquio con domande su immagini del reparto, seguito da una prova in cui il lavoratore descrive con parole sue cosa fare in caso di allarme incendio.
Se la comprensione è insufficiente le soluzioni sono diverse: formazione nella lingua madre con docente o mediatore, materiali tradotti e validati, corso con interprete. Tradurre le procedure con strumenti automatici senza revisione è rischioso: termini tecnici come sezionatore, imbracatura o lucchettaggio possono diventare incomprensibili o fuorvianti. Il registro della formazione dovrebbe riportare l'esito della verifica e la modalità scelta, per dimostrare che la formazione è stata effettivamente compresa.