Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 33/50

Alcol e lavoro: il divieto della L. 125/2001

La L. 30 marzo 2001, n. 125, legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, all'art. 15 vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. Il divieto riguarda quindi due aspetti: il lavoratore non deve bere durante il lavoro, e l'azienda non deve mettere a disposizione bevande alcoliche, per esempio in mensa o nei distributori automatici, a chi svolge quelle attività.

Le attività interessate sono state individuate dall'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, che contiene l'elenco delle mansioni a rischio. In queste mansioni vige di fatto un regime di tolleranza zero: il lavoratore deve presentarsi e restare al lavoro senza alcol nel sangue, a prescindere dalla quantità assunta e dalla soggettiva sensazione di lucidità.

La stessa legge tutela i lavoratori con problemi di alcoldipendenza che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, prevedendo la conservazione del posto di lavoro secondo quanto stabilito dalla disciplina sulle tossicodipendenze. L'impostazione è quindi doppia: prevenzione e controllo per la sicurezza, ma anche sostegno al recupero. Per il servizio di prevenzione questo significa che l'obiettivo non è scovare chi beve, ma garantire che nessuno svolga una mansione a rischio in condizioni alterate e che chi ha un problema trovi una strada di cura.