Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 35/50

Controlli alcolimetrici: chi può farli e come

L'art. 15, comma 2, della L. 125/2001 stabilisce che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL. Il datore di lavoro, il RSPP, il responsabile del personale o il preposto non possono quindi sottoporre i lavoratori a etilometro, nemmeno con il consenso dell'interessato o con strumenti certificati.

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 41, comma 4, prevede che nei casi e alle condizioni previsti dall'ordinamento le visite mediche siano altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Nelle mansioni dell'Intesa 2006 il medico competente inserisce quindi nel protocollo sanitario la valutazione del consumo, attraverso anamnesi mirata, questionari validati come l'AUDIT, eventuali esami di laboratorio e test con etilometro, anche a sorpresa, secondo un programma definito.

Il Codice della strada fissa, all'art. 186-bis, un limite di tasso alcolemico pari a zero per i conducenti professionali, per quelli con meno di 21 anni e per i neopatentati nei primi tre anni. Per un autista di autocarro dipendente, quindi, i due regimi convergono. Il servizio di prevenzione deve assicurarsi che la programmazione dei controlli sia documentata, che i lavoratori ne siano informati preventivamente nelle linee generali e che gli esiti restino coperti dal segreto sanitario.