Per le sostanze stupefacenti e psicotrope il riferimento è il DPR 309/1990, che all'art. 125 prevede accertamenti per i lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi. Le mansioni sono state individuate dall'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e le procedure operative dall'accordo del 18 settembre 2008. L'elenco è più ristretto di quello per l'alcol e comprende tra l'altro conducenti di veicoli per cui serve la patente C, D o E, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, categoria nella quale rientrano i carrellisti, personale ferroviario e aeronautico con funzioni di sicurezza, addetti a esplosivi e gas tossici.
La procedura prevede che il datore di lavoro comunichi al medico competente i nominativi dei lavoratori addetti a queste mansioni. Il medico programma gli accertamenti sanitari di primo livello e convoca il lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno, per limitare l'elusione. Il test di screening si esegue sulle urine; in caso di positività il campione va sottoposto ad analisi di conferma con metodiche cromatografiche abbinate a spettrometria di massa.
Se la positività è confermata, il medico competente esprime un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione a rischio e invia il lavoratore al servizio pubblico per le dipendenze per gli accertamenti di secondo livello. Il datore di lavoro deve allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio. La disciplina è stata oggetto di proposte di revisione: va verificata periodicamente.