L'articolo 88 stabilisce che il Capo I si applica ai cantieri temporanei o mobili, definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X. Il criterio quindi non è la presenza di una gru o di un ponteggio, né la durata dei lavori, ma la natura dell'attività svolta.
L'Allegato X comprende i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici. Vi rientrano anche le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, le bonifiche e, per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di sistemazione forestale e di sterro. Sono compresi inoltre gli scavi e il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per realizzare lavori edili o di ingegneria civile.
Per il RSPP di uno stabilimento la conseguenza pratica è rilevante: la sostituzione di una capriata del capannone, la realizzazione di un basamento in calcestruzzo per una nuova pressa, il rifacimento di un piazzale o la posa di una tettoia metallica sono cantiere a tutti gli effetti, anche se durano pochi giorni e si svolgono a fianco delle linee produttive in funzione. Il primo controllo da fare su ogni richiesta di lavoro è proprio questa qualificazione.