Il comma 2 dell'articolo 88 elenca le attività escluse dal Capo I, tra cui i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi e i lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie. Per il mondo industriale la voce più importante è quella introdotta dal D.Lgs. 106/2009 alla lettera g-bis: sono esclusi i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X.
Il confine si gioca tutto su quell'ultima condizione. La sostituzione di un quadro elettrico in cabina, il cablaggio di una nuova rete dati in ufficio o la sostituzione di un bruciatore in centrale termica, se eseguiti senza opere murarie, rientrano nella disciplina degli appalti dell'articolo 26 con il relativo DUVRI. Se invece per posare la nuova dorsale elettrica occorre realizzare un cavidotto interrato, aprire tracce strutturali o costruire un cunicolo, quella parte dell'intervento diventa cantiere.
Un errore frequente è classificare l'intera commessa con l'etichetta dell'impresa che la esegue: un'impresa elettrica non lavora automaticamente fuori dal Titolo IV, e un'impresa edile chiamata a pulire grondaie non apre automaticamente un cantiere. Il RSPP dello stabilimento dovrebbe chiedere la descrizione delle lavorazioni previste e documentare per iscritto la scelta del regime applicato, perché da essa derivano nomine, piani e notifiche.