Le definizioni dell'articolo 89 distinguono figure che nei contratti reali si sovrappongono spesso. L'impresa affidataria è titolare del contratto di appalto con il committente e, nell'esecuzione dell'opera, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. L'impresa esecutrice è quella che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Un'impresa può essere contemporaneamente affidataria ed esecutrice, come accade quando un'impresa edile realizza con propri operai la struttura e subappalta solo gli impianti.
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Un artigiano senza dipendenti che posa il cartongesso è un autonomo; se però ha anche un solo collaboratore subordinato diventa datore di lavoro e la sua ditta è un'impresa esecutrice con tutti gli obblighi conseguenti, POS compreso.
Infine, l'entità presunta del cantiere si esprime in uomini-giorno, cioè la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Il calcolo serve per alcune soglie, come quella dei 200 uomini-giorno per la notifica nel caso di impresa unica. Un metodo pratico parte dall'importo dei lavori, ne stima l'incidenza della manodopera e la divide per il costo medio giornaliero di un operaio; il risultato va poi confrontato con il cronoprogramma e con le squadre realmente previste.