L'articolo 89 definisce committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opere pubbliche il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. In una società industriale il committente coincide normalmente con il datore di lavoro o con chi, per statuto o procura, ha il potere di spesa sugli investimenti edilizi.
Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a lui attribuiti dal decreto. Nelle opere pubbliche coincide con il responsabile unico del procedimento. Nelle aziende private viene spesso nominato il responsabile tecnico o il facility manager. Secondo l'articolo 93, il committente è esonerato dalle responsabilità nei limiti dell'incarico conferito al responsabile dei lavori: per questo l'incarico deve essere scritto, specifico nei contenuti, accettato e accompagnato da poteri e risorse adeguati, altrimenti l'esonero non regge.
Il RSPP può aiutare la direzione a costruire questa catena, ma non dovrebbe esserne parte: assumere di fatto il ruolo di responsabile dei lavori senza una nomina formale lo espone a una posizione di garanzia che non gli spetta. Un buon modello organizzativo prevede invece una procedura interna che individui per ogni investimento edilizio il committente, l'eventuale responsabile dei lavori e il momento in cui il servizio di prevenzione viene coinvolto.