Modulo B comune · Blocco 12/12 (44–48 h) · Slide 7/50

Quando nominare il CSP e il CSE

I commi 3 e 4 dell'articolo 90 legano la nomina dei coordinatori alla presenza di più imprese. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, e designa il coordinatore per l'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori. Il comma 5 estende l'obbligo al caso in cui, dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione o parte di essa venga affidata a una o più altre imprese.

L'espressione «anche non contemporanea» è decisiva. Se il muratore lavora a marzo e l'impiantista ad aprile, senza mai incontrarsi, l'obbligo sussiste comunque, perché il legislatore considera anche le interferenze in successione, come l'impianto lasciato in tensione o il foro solaio non protetto lasciato dalla squadra precedente. Anche un lavoratore autonomo affiancato a un'impresa porta a valutare la pluralità di soggetti esecutori.

Il committente in possesso dei requisiti dell'articolo 98 può svolgere egli stesso le funzioni di coordinatore. Il comma 7 impone poi di comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo dei coordinatori, che deve comparire anche nel cartello di cantiere. In uno stabilimento che apre più cantieri l'anno conviene predisporre una lista di controllo autorizzativa: senza la nomina scritta del CSE, dove richiesta, l'ufficio acquisti non emette l'ordine e la portineria non autorizza l'ingresso delle imprese.