Modulo B comune · Blocco 12/12 (44–48 h) · Slide 8/50

Requisiti e incompatibilità dei coordinatori

L'articolo 98 fissa i requisiti professionali dei coordinatori combinando titolo di studio ed esperienza nel settore delle costruzioni: per i laureati magistrali in ingegneria, architettura e discipline affini è richiesto almeno un anno di esperienza, per i laureati triennali delle stesse aree due anni, per i diplomati geometri, periti industriali, periti agrari e agrotecnici tre anni. A questi si aggiunge l'attestato di frequenza al corso specifico di 120 ore i cui contenuti sono indicati nell'Allegato XIV, con aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Il committente non deve fermarsi alla presenza dell'attestato. Una verifica seria chiede copia del titolo, prova dell'esperienza, attestati di aggiornamento in corso di validità e, per incarichi complessi come un cantiere dentro un impianto con atmosfere esplosive, referenze su lavori analoghi. Un coordinatore inadeguato espone il committente a una responsabilità per scelta negligente.

C'è poi un vincolo di incompatibilità che riguarda direttamente il servizio di prevenzione delle imprese. La definizione del coordinatore per l'esecuzione esclude che possa essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato. Il RSPP di un'impresa edile non può quindi coordinare un cantiere in cui la propria impresa lavora, nemmeno se possiede i requisiti dell'articolo 98: la funzione di controllo richiede terzietà rispetto a chi viene controllato.