L'articolo 99 obbliga il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere la notifica preliminare all'azienda sanitaria locale e all'Ispettorato territoriale del lavoro competenti, in tre casi: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno.
Il contenuto è definito dall'Allegato XII: data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell'opera, responsabile dei lavori, coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, data presunta di inizio e durata presunta dei lavori, numero massimo presunto dei lavoratori, numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi, identificazione delle imprese già selezionate, ammontare complessivo presunto dei lavori.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. Molte regioni hanno attivato sistemi telematici di invio, e la notifica va aggiornata quando cambiano dati sostanziali, come l'ingresso di nuove imprese. Per i lavori soggetti a titolo abilitativo, il committente trasmette inoltre all'amministrazione concedente copia della notifica insieme al DURC delle imprese e a una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione.