L'articolo 90, comma 9, lettera a), impone al committente o al responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento a una sola impresa o a un lavoratore autonomo, di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità dell'Allegato XVII. La lettera b) richiede inoltre una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e casse edili e il contratto collettivo applicato.
Per le imprese l'Allegato XVII prevede almeno: iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente all'appalto; documento di valutazione dei rischi; specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali; elenco dei DPI forniti ai lavoratori; nomina del RSPP, degli incaricati di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, del medico competente quando necessario; nominativo del RLS; attestati della formazione e dell'idoneità sanitaria; elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico; DURC; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione.
Una verifica fatta bene non si limita a spuntare l'elenco. Controlla che le date siano coerenti, che il DVR descriva davvero le lavorazioni oggetto del contratto, che i nominativi degli attestati coincidano con quelli dei lavoratori che entreranno, che il DURC sia in corso di validità alla data di inizio lavori.