Per i lavoratori autonomi l'Allegato XVII richiede l'iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente, la documentazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l'elenco dei DPI in dotazione, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto, e il DURC. La logica è la stessa delle imprese, proporzionata a chi lavora da solo.
Per i cantieri di entità presunta inferiore a duecento uomini-giorno e privi dei rischi particolari dell'Allegato XI, l'articolo 90 consente una verifica semplificata: il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredati da autocertificazione sul possesso degli altri requisiti dell'Allegato XVII. È una semplificazione documentale, non una riduzione delle responsabilità del committente nella scelta.
Il comma 10 dell'articolo 90 prevede una conseguenza amministrativa forte: in assenza del PSC quando previsto, del fascicolo, della notifica preliminare quando dovuta o del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. Per un'azienda che deve rispettare la data di avvio di un nuovo reparto, il blocco del cantiere per un documento mancante può costare più di qualunque sanzione, ed è un argomento efficace che il RSPP può portare in direzione per ottenere risorse e tempi adeguati.