L'articolo 26, comma 1, si applica quando il datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione.
La disponibilità giuridica dei luoghi è la chiave interpretativa. Significa avere titolo per disporre di quegli spazi, per esempio come proprietario, locatario o comodatario, e quindi poter decidere chi vi entra, a quali condizioni, con quali regole. Non basta che il lavoro sia commissionato: se un'azienda incarica una ditta di riparare un macchinario nell'officina del fornitore, l'articolo 26 non opera nei suoi confronti per quell'intervento, perché il luogo appartiene all'organizzazione dell'appaltatore.
Il riferimento all'intero ciclo produttivo estende la tutela a luoghi anche esterni alla sede principale, purché rientrino nella disponibilità del committente: un deposito distaccato, un'area di cantiere interna, un parcheggio aziendale dove si eseguono lavori di asfaltatura. Nei casi dubbi, come gli spazi condivisi in un centro direzionale o le aree comuni di un polo logistico, conviene ricostruire chi ha il controllo effettivo degli spazi e regolarlo per iscritto nei contratti. Un errore ricorrente è pensare che le forniture con posa o le consegne con scarico non rientrino mai nell'articolo: quando il fornitore lavora dentro l'azienda, la valutazione va fatta.