L'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato. Il distaccatario, cioè chi riceve il lavoratore, lo inserisce nella propria organizzazione e ne gestisce i rischi come per i propri dipendenti.
Diversa è la situazione, molto frequente, del dipendente che opera stabilmente presso un cliente nell'ambito di un appalto di servizi: il tecnico manutentore di una società di facility management, il consulente di sicurezza assegnato a uno stabilimento, l'addetto della ditta di pulizie in un centro commerciale. Qui non c'è distacco: il datore di lavoro resta l'appaltatore, che deve valutare i rischi della mansione svolta presso il cliente, formare, fornire DPI e vigilare, mentre il cliente committente applica l'articolo 26 verso l'appaltatore.
Per il RSPP dell'impresa che invia personale presso terzi, le sfide operative sono tre. Ottenere dal committente informazioni complete sui rischi dei luoghi, perché senza di esse la propria valutazione resta parziale. Garantire una vigilanza effettiva anche a distanza, individuando un preposto o un capocommessa che visiti periodicamente il sito. Evitare che il dipendente finisca, di fatto, a ricevere ordini dal personale del cliente, scivolando verso quella situazione di interposizione che confonde le responsabilità.