Modulo B comune · Blocco 2/12 (4–8 h) · Slide 27/50

L'informativa sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 obbliga il committente a fornire agli appaltatori e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'obbligo vale anche quando il DUVRI non è dovuto, e riguarda i pericoli che l'appaltatore non può conoscere da solo perché appartengono all'organizzazione ospitante.

Un'informativa efficace è costruita per aree e non è un estratto generico del DVR. Per ogni zona in cui l'impresa può operare indica i pericoli presenti, come linee in pressione, carriponte in movimento, prodotti chimici stoccati, zone classificate per atmosfere esplosive, livelli di rumore che richiedono otoprotettori. Riporta la viabilità interna e i limiti di velocità, le regole di accesso, i divieti, i DPI minimi obbligatori. Descrive il piano di emergenza: segnali di allarme, punti di raccolta, numeri interni da chiamare, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso.

In un'azienda di lavorazione del legno, l'informativa dirà ad esempio che il deposito pannelli è servito da carrelli in continuo, che le zone di aspirazione hanno rischio di polveri combustibili e che vige il divieto di fiamme libere senza permesso. La consegna deve essere tracciata con firma e, idealmente, accompagnata da un breve incontro con i lavoratori che entreranno davvero, non solo con il titolare dell'impresa che firma in ufficio.