Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce che i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto, e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
I due verbi hanno significati diversi. Cooperare vuol dire contribuire ciascuno, con i propri mezzi, all'attuazione delle misure: il committente mette a disposizione aree delimitate e presidi di emergenza, l'appaltatore porta i propri DPI e segnala i rischi che introduce, come fumi di saldatura o rumore elevato. Coordinare vuol dire armonizzare i tempi, gli spazi e le modalità delle attività, decidendo chi lavora dove e quando, in modo che una lavorazione non metta in pericolo i lavoratori di un'altra.
In un ipermercato, ad esempio, la ditta di pulizie che lava i pavimenti all'apertura e il fornitore che rifornisce gli scaffali con transpallet elettrici devono coordinarsi su orari e corsie, mentre la vigilanza deve conoscere entrambe le presenze per l'emergenza. Il dovere di informazione è reciproco: anche l'appaltatore deve comunicare al committente i rischi propri della sua lavorazione che si propagano nell'ambiente. Spesso questa direzione dell'informazione viene dimenticata, e il committente scopre solo a lavori iniziati che la ditta utilizza solventi o genera scintille.