Modulo B comune · Blocco 2/12 (4–8 h) · Slide 36/50

Costi della sicurezza da interferenze nei contratti

Il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. La norma esclude i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali. Questi costi non sono soggetti a ribasso, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali possono chiedere di accedere a tali dati.

Il punto delicato è distinguere i costi da interferenza dai costi della sicurezza propri dell'appaltatore. I DPI personali, la formazione dei suoi lavoratori, la sorveglianza sanitaria e le attrezzature conformi fanno parte dei normali oneri d'impresa e non vanno inseriti qui. Rientrano invece le misure necessarie solo perché quel lavoro si svolge in quel luogo e in quel contesto: transenne e segnaletica per separare l'area dal transito dei carrelli, un addetto alla sorveglianza antincendio durante i lavori a caldo in un magazzino, riunioni di coordinamento, un impianto di illuminazione provvisorio per lavorare in sicurezza in un locale buio.

La stima va fatta con criteri analitici, possibilmente con voci, quantità e prezzi unitari. Un importo forfettario e arrotondato, scritto a mano a contratto già firmato, espone a contestazioni. Indicare costi pari a zero è ammissibile solo se il DUVRI dimostra l'assenza di interferenze che richiedano misure con un costo.