Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Questa previsione dell'articolo 26 ha due conseguenze operative. La prima è che il documento deve esistere prima della firma del contratto, o almeno prima dell'inizio delle attività, e quindi il RSPP deve essere coinvolto quando l'appalto è ancora in fase di definizione, non quando la ditta è già al cancello. La seconda è che il DUVRI non è mai definitivo.
Gli eventi che ne richiedono l'aggiornamento sono prevedibili. L'ingresso di un nuovo subappaltatore. L'ampliamento delle aree o delle attività affidate. La modifica degli orari, ad esempio il passaggio a lavori notturni o nel fine settimana quando la sorveglianza è ridotta. La comparsa di nuove lavorazioni del committente nella stessa zona. Un infortunio o un mancato incidente legato all'appalto. Gli aggiornamenti si possono gestire con verbali integrativi firmati dalle parti, che diventano parte del DUVRI.
L'articolo 18, comma 1, lettera p), stabilisce che il datore di lavoro consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DUVRI. Nei contratti pluriennali di servizi, come la manutenzione del verde o la gestione della mensa aziendale, è facile che il documento iniziale resti invariato per anni mentre la realtà cambia: una revisione programmata almeno annuale, con un breve sopralluogo, evita che il DUVRI diventi un reperto d'archivio.