Il comma 8 dell'articolo 26 prevede che, nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Con le integrazioni introdotte dalla legge 136/2010, la tessera riporta anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. L'obbligo trova corrispondenza nell'articolo 18, comma 1, lettera u), per il datore di lavoro, e nell'articolo 20, comma 3, per i lavoratori, che sono tenuti a esporla.
I lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo in regime di appalto o subappalto devono a loro volta munirsi di tessera con fotografia e proprie generalità, secondo l'articolo 21. La finalità è duplice: contrastare il lavoro irregolare e permettere di sapere sempre chi è presente, per conto di chi e da quando.
Per il committente la tessera diventa uno strumento di controllo semplice e potente. All'ingresso in portineria, il confronto tra tessera e documento di identità consente di verificare che entri solo personale dichiarato e qualificato. In uno stabilimento con molte ditte, collegare la tessera all'elenco dei lavoratori autorizzati per ciascun appalto permette di respingere chi non risulta formato o idoneo. Il RSPP dovrebbe prevedere che i preposti chiedano la tessera a chiunque incontrino in reparto senza riconoscerlo: è una domanda semplice che fa emergere presenze non autorizzate.