Il comma 4 dell'articolo 26 prevede che l'imprenditore committente risponda in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL. La stessa disposizione esclude la solidarietà per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
La nozione di rischio specifico proprio ricorre più volte nell'articolo 26 e segna il confine delle responsabilità del committente. Si tratta dei rischi che appartengono alla competenza tecnica dell'appaltatore, che egli conosce meglio di chiunque altro e che è tenuto a valutare e governare: per un'impresa di coibentazione, il taglio dei pannelli e l'uso di collanti; per un ascensorista, i rischi meccanici ed elettrici dell'impianto. Il committente non deve sorvegliare ogni gesto tecnico dell'appaltatore.
Questa esclusione non va però letta come un'esenzione generale. La giurisprudenza ritiene spesso il committente corresponsabile quando l'infortunio deriva dall'ambiente di lavoro, da un'interferenza non gestita, da una scelta inadeguata dell'impresa o da un'ingerenza nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore. Un committente che dà disposizioni operative alla squadra esterna, o tollera prassi pericolose evidenti, assume una posizione che va oltre il semplice affidamento. Per il RSPP questo significa documentare sempre la distinzione tra rischi ambientali e rischi propri, senza però girare lo sguardo davanti a situazioni evidenti.