Ogni passaggio di subappalto allunga la distanza tra il committente e chi lavora fisicamente nei suoi spazi, e con la distanza aumenta il rischio che informazioni, qualifiche e regole si perdano lungo la strada. Per questo il contratto con l'appaltatore principale dovrebbe disciplinare il subappalto in modo esplicito, indipendentemente dall'obbligo di legge.
Le clausole utili sono quattro. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta del committente, richiesta con congruo anticipo. Ogni subappaltatore è sottoposto alla stessa verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore principale. L'appaltatore principale ha l'obbligo di trasmettere al subappaltatore il DUVRI, l'informativa sui rischi e le regole di accesso, e di garantirne la partecipazione alle riunioni di coordinamento. Il committente si riserva di allontanare personale di subappaltatori non autorizzati o non qualificati.
Il caso tipico in cui la catena sfugge è quello di un'impresa di impiantistica che, sotto pressione per i tempi di una fermata, chiama all'ultimo un artigiano conosciuto per dare una mano. L'artigiano arriva il sabato mattina, non è nell'elenco, non ha partecipato al coordinamento, non conosce l'allarme di evacuazione. Il controllo all'ingresso con tessera e lista nominativa autorizzata è la barriera che impedisce questo scenario. Ricordiamo che l'articolo 26 vincola ai suoi obblighi di cooperazione e coordinamento anche i subappaltatori, che entrano pienamente nel sistema di relazioni dell'appalto.