L'articolo 46 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori, e rinvia a decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro, per definire criteri di valutazione, misure di prevenzione e protezione, gestione delle emergenze e caratteristiche del servizio antincendio. In attuazione di quel rinvio sono stati emanati tre decreti che hanno sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998.
Il DM 1 settembre 2021 riguarda controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e la qualificazione dei manutentori. Il DM 2 settembre 2021 disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e la formazione degli addetti. Il DM 3 settembre 2021, detto minicodice, fissa i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ed è il riferimento di questo blocco.
Su un piano diverso si collocano il D.Lgs. 139/2006, che regola le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il DPR 151/2011, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e i relativi procedimenti, dalla valutazione del progetto alla SCIA. Un'azienda può non essere tenuta alla SCIA perché la sua attività non compare nell'elenco del DPR 151/2011, ma resta comunque obbligata alla valutazione del rischio incendio come luogo di lavoro. Confondere i due piani è un errore frequente nelle piccole imprese.