Modulo B comune · Blocco 4/12 (12–16 h) · Slide 14/50

DM 3 settembre 2021: campo di applicazione e basso rischio

Il cosiddetto minicodice si applica ai luoghi di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08 ed è entrato in vigore il 29 ottobre 2022. Il suo contenuto principale è l'allegato I, con criteri semplificati di valutazione e misure per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Sono tali quelli ubicati in attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco e prive di regola tecnica verticale, che rispettano tutte queste condizioni: affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m², piani a quota compresa tra meno 5 e più 24 metri, assenza di materiali combustibili e di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Per i luoghi di lavoro che non rispettano anche una sola di queste condizioni il decreto rinvia ai criteri del Codice di prevenzione incendi, il DM 3 agosto 2015, che diventa lo strumento di riferimento per la progettazione e la valutazione. Restano naturalmente ferme le regole tecniche verticali per le attività che ne sono provviste.

Nella pratica un piccolo studio professionale, un negozio di vicinato o un laboratorio artigiano senza depositi rilevanti rientrano tipicamente nel basso rischio. Un capannone metalmeccanico con verniciatura o un magazzino logistico di 5000 m² ne restano fuori. Il RSPP deve documentare nel DVR quali condizioni ha verificato per inquadrare l'attività, così che chiunque, compreso un ispettore, possa ripercorrere il ragionamento.