In officina le macchine vengono continuamente adattate: si cambia un'attrezzatura di presa, si aggiunge un caricatore automatico, si aggiorna il PLC, si aumenta la cadenza. La questione è capire quando l'intervento resta una manutenzione o un miglioramento e quando invece genera una macchina nuova da un punto di vista giuridico.
Il Regolamento 2023/1230 definisce modifica sostanziale la modifica, fisica o digitale, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza della macchina creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e che richiede l'aggiunta di ripari o dispositivi di protezione con modifica del sistema di comando di sicurezza, oppure l'adozione di misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica. Già oggi, sotto la direttiva, la prassi interpretativa ragiona in modo analogo, valutando se la modifica introduce nuovi pericoli o cambia l'uso previsto.
Un esempio: trasformare una pressa a caricamento manuale in una cella con robot di asservimento cambia le zone pericolose, le modalità di accesso e le funzioni di sicurezza; chi realizza l'intervento deve rifare la valutazione dei rischi e assumere il ruolo di fabbricante. Sostituire una barriera fotoelettrica guasta con una di caratteristiche equivalenti, invece, è manutenzione.
Per tracciare le decisioni conviene istituire una scheda di gestione del cambiamento per ogni modifica, firmata dall'ufficio tecnico con il parere del servizio di prevenzione.