Il DPR 177/2011 si applica ai lavori negli ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati, sia quando sono eseguiti dal personale dell'azienda, sia, soprattutto, quando sono affidati a imprese o lavoratori autonomi. Possono operare solo imprese qualificate in possesso di requisiti precisi: presenza di personale, in misura non inferiore al 30 per cento della forza lavoro impiegata, con esperienza almeno triennale in questi ambienti, e preposto con la stessa esperienza; informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se opera direttamente, con verifica dell'apprendimento e aggiornamento; possesso di DPI, strumentazione e attrezzature idonei e addestramento al loro uso e all'applicazione delle procedure e contrattuale. Il subappalto è ammesso solo se autorizzato espressamente dal committente e certificato.
Il decreto rafforza anche gli obblighi del datore di lavoro committente. Prima dell'accesso, tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice devono essere informati in modo puntuale e dettagliato su caratteristiche dei luoghi, rischi presenti e misure, per un tempo adeguato e comunque non inferiore a un giorno. Il committente nomina un proprio rappresentante competente che vigili con funzione di indirizzo e coordinamento.
Durante tutte le fasi deve essere applicata una procedura di lavoro specifica, comprensiva della fase di soccorso e del coordinamento con il sistema di emergenza sanitaria e con i Vigili del fuoco. Il RSPP verifica i requisiti prima del contratto, non il giorno dell'intervento.