L'articolo 181 stabilisce che il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. La valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Il concetto di personale qualificato non coincide con un titolo predefinito per legge: deve trattarsi di un tecnico che conosce le norme di misura, sa usare la strumentazione e sa interpretare i risultati, inquadrato nel SPP anche come consulente esterno. Il RSPP che non possiede queste competenze coordina il lavoro, fornisce le informazioni sui cicli produttivi e verifica la coerenza del rapporto tecnico con l'organizzazione reale.
La scadenza quadriennale è un tetto massimo, non un intervallo fisso. La valutazione va aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità. Un esempio tipico: un'azienda metalmeccanica sostituisce tre presse meccaniche con presse servoelettriche, oppure aggiunge un secondo turno con una diversa distribuzione dei compiti. In entrambi i casi la relazione fonometrica di due anni prima non descrive più l'esposizione reale. I dati della valutazione, misurati o calcolati, vanno riportati nel DVR o in un allegato tecnico che ne fa parte integrante.