L'articolo 182 fissa la regola di priorità: i rischi derivanti da agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure di controllo. La riduzione si basa sui principi generali di prevenzione dell'articolo 15, quindi prima si interviene su processo, attrezzature e ambiente, poi sull'organizzazione, infine sui dispositivi individuali. Lo stesso articolo precisa che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi successivi; se accade, il datore di lavoro adotta misure immediate, individua le cause e modifica le misure per evitare che la situazione si ripeta.
L'articolo 183 introduce un concetto spesso trascurato: i lavoratori particolarmente sensibili. Il datore di lavoro deve adattare le misure alle esigenze di chi appartiene a gruppi a rischio, incluse le donne in gravidanza e i minori. Nella pratica rientrano anche il portatore di pacemaker esposto a campi elettromagnetici, il lavoratore con patologia vascolare periferica esposto a vibrazioni mano-braccio, il lavoratore con ipoacusia preesistente esposto a rumore, il soggetto che assume farmaci fotosensibilizzanti esposto a radiazioni ultraviolette.
Per individuarli il RSPP lavora con il medico competente, nel rispetto della riservatezza: non serve conoscere la diagnosi, basta sapere quali mansioni sono compatibili e con quali limitazioni. Il DVR deve riportare il criterio con cui queste situazioni vengono gestite.