Modulo B comune · Blocco 8/12 (28–32 h) · Slide 13/50

Obblighi oltre i valori di azione: programma di misure e aree segnalate

L'articolo 192 elenca le misure di prevenzione e protezione. In generale il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione, la scelta di attrezzature adeguate che emettano il minor rumore possibile, la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro, adeguate informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature, misure tecniche come schermature, involucri, rivestimenti fonoassorbenti e sistemi di smorzamento, programmi di manutenzione e misure organizzative come la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari con periodi di riposo.

Se il valore superiore di azione viene superato, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione. I luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti oltre tale valore sono indicati da appositi segnali, delimitati e l'accesso è limitato quando ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio.

Nei locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori il rumore deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. L'articolo 194 aggiunge che, se nonostante le misure il valore limite risulta superato, si interviene immediatamente, si individuano le cause e si modificano le misure. Il programma di bonifica va inserito nel piano di miglioramento del DVR con priorità, responsabili e scadenze.