L'articolo 227 stabilisce che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano i dati ottenuti dalla valutazione dei rischi e ulteriori informazioni ogni volta che modifiche importanti sul luogo di lavoro determinano un cambiamento di tali dati; informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti, come l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione e le altre disposizioni normative; formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e gli altri lavoratori; l'accesso a ogni scheda di dati di sicurezza fornita dal responsabile dell'immissione sul mercato. Le informazioni sono fornite in forma adeguata al risultato della valutazione, da comunicazioni orali fino a istruzioni scritte. Contenitori e condutture devono essere identificabili in base al contenuto.
Nella pratica una buona formazione sul rischio chimico è legata ai prodotti veri del reparto: si mostrano le etichette dei fusti in uso, si legge insieme la sezione 8 della scheda, si simula uno sversamento con il kit presente in reparto.
L'articolo 228 vieta la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti elencati nell'Allegato XL, cioè 2-naftilammina, 4-aminobifenile, benzidina e 4-nitrodifenile, con i rispettivi sali, quando presenti oltre lo 0,1 per cento in peso. Sono ammesse solo deroghe limitate, ad esempio per ricerca e analisi o per l'eliminazione come rifiuti, nel rispetto delle condizioni poste dallo stesso articolo e previa autorizzazione del Ministero del lavoro.