Modulo B comune · Blocco 9/12 (32–36 h) · Slide 14/50

Sorveglianza sanitaria e cartelle: artt. 229 e 230

L'articolo 229 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di classificazione indicati dalla norma, salvo che la valutazione abbia concluso per un rischio irrilevante per la salute. Gli accertamenti sono effettuati prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi, e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, quando il medico indica eventuali controlli successivi.

Per gli agenti per i quali è fissato un valore limite biologico, il monitoraggio biologico è obbligatorio. I risultati sono comunicati al lavoratore interessato e, in forma anonima e collettiva, allegati al documento di valutazione e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza. Se la sorveglianza evidenzia un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata all'esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa il lavoratore e il datore di lavoro, che deve sottoporre a revisione la valutazione e le misure adottate.

L'articolo 230 disciplina le cartelle sanitarie e di rischio, istituite e aggiornate dal medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza. Per il RSPP il punto chiave è che il protocollo sanitario sia coerente con i prodotti e le mansioni realmente censiti, e il medico deve ricevere l'inventario aggiornato e i risultati delle misurazioni ambientali.