I valori dell'Allegato XXXVIII derivano da direttive europee che fissano valori limite indicativi, recepite in Italia con successivi aggiornamenti dell'allegato: tra queste le direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e 2019/1831/UE. Accanto ai valori indicativi esistono valori vincolanti, che gli Stati non possono superare: lo è per esempio il valore per il piombo inorganico e i suoi composti, e lo sono i valori per gli agenti cancerogeni e mutageni riportati nell'Allegato XLIII, che vedremo trattando il Capo II.
L'elenco europeo copre però solo alcune centinaia di agenti. Per tutti gli altri il RSPP deve cercare riferimenti tecnici autorevoli. Il più usato in Italia è quello dei TLV dell'ACGIH, l'associazione statunitense degli igienisti industriali, aggiornato ogni anno, con valori TWA sulle otto ore, STEL a quindici minuti e Ceiling da non superare mai. Altre fonti sono i valori MAK tedeschi e i pareri del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA, che elabora i pareri scientifici alla base delle proposte di nuovi limiti europei.
Un riferimento ulteriore è il DNEL, il livello derivato senza effetto che il registrante REACH calcola e riporta nella sezione 8 della scheda di dati di sicurezza. Il DNEL non ha valore di limite di legge, ma è utile quando non esiste altro. La regola pratica è documentare nel DVR quale valore si è adottato, da quale fonte e in quale edizione, e scegliere il più cautelativo quando le fonti divergono in modo rilevante.