Per i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute è prevista la sorveglianza sanitaria dell'articolo 242. Il medico competente può proporre misure individuali, come l'allontanamento temporaneo dall'esposizione; se rileva un'anomalia imputabile all'esposizione, ne informa il datore di lavoro, che rivede valutazione e misure.
L'articolo 243 prevede che i lavoratori esposti siano iscritti in un registro, istituito e aggiornato dal datore di lavoro per il tramite del medico competente, in cui sono riportati per ciascuno l'attività svolta, l'agente utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione. Una copia del registro è trasmessa all'INAIL e all'organo di vigilanza competente, e le variazioni vanno comunicate. Il medico competente tiene una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore iscritto. Registro e cartelle sono conservati per un periodo molto lungo, fino a quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione, perché i tumori professionali si manifestano spesso decenni dopo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività dell'impresa la documentazione viene trasmessa all'INAIL.
L'articolo 244 collega questi dati ai sistemi di registrazione dei tumori di origine professionale, tra cui il registro nazionale dei mesoteliomi e quello dei tumori naso-sinusali, gestiti dall'INAIL. Per il RSPP il registro è anche uno strumento di controllo: l'elenco degli iscritti deve corrispondere alle mansioni esposte individuate nel DVR, né più né meno.