L'articolo 236 richiede una valutazione specifica che tenga conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, dei quantitativi prodotti o utilizzati, della loro concentrazione e della capacità degli agenti di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche cutanea. Il documento indica le attività con esposizione, i quantitativi, il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti, l'esposizione e il grado della stessa, le misure preventive e i DPI, le indagini svolte per la sostituzione. Va ripetuta a ogni modifica significativa e comunque dopo tre anni dall'ultima.
L'articolo 237 elenca le misure tecniche, organizzative e procedurali: quantitativi non superiori alle necessità; numero di esposti ridotto al minimo, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, delimitate, segnalate e accessibili solo agli addetti; processi progettati per evitare o ridurre le emissioni; aspirazione localizzata il più vicino possibile alla sorgente; ventilazione generale; misurazione degli agenti con metodi idonei per individuare precocemente esposizioni anomale; pulizia regolare di locali e attrezzature; procedure per le emergenze; contenitori chiusi ed etichettati.
L'articolo 238 aggiunge le misure igieniche: servizi igienici con docce, indumenti di lavoro riposti separatamente dagli abiti civili, DPI custoditi in luogo determinato e controllati prima e dopo l'uso, divieto di assumere cibi e bevande e di fumare nelle zone a rischio. La formazione specifica, per l'articolo 239, va ripetuta almeno ogni cinque anni.