L'Allegato XLII elenca sostanze, miscele e procedimenti che il D.Lgs. 81/08 considera cancerogeni indipendentemente dalla classificazione CLP. Tra questi figurano la produzione di auramina, i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone, i lavori che espongono a polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a elevata temperatura, i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro, i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento, i lavori che comportano penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna, i lavori che comportano esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Questa lista ha conseguenze enormi: falegnamerie che lavorano rovere, faggio o noce, marmisti e cantieri che tagliano pietra e calcestruzzo, officine di riparazione di mezzi pesanti, magazzini con carrelli diesel in ambienti chiusi rientrano nel Capo II anche senza acquistare alcun prodotto classificato.
L'Allegato XLIII fissa i valori limite vincolanti per diversi agenti cancerogeni o mutageni. Tra i più rilevanti nelle aziende comuni: per le polveri di legno duro 2 mg/m³ come frazione inalabile, per la silice cristallina respirabile 0,1 mg/m³, per i composti del cromo esavalente 0,005 mg/m³, per i gas di scarico diesel 0,05 mg/m³ misurati come carbonio elementare. Questi valori sono un tetto e non un obiettivo: il Capo II impone di scendere al livello più basso tecnicamente possibile.