Modulo B comune · Blocco 9/12 (32–36 h) · Slide 38/50

Amianto: quadro normativo e Capo III del Titolo IX

L'amianto è un insieme di silicati fibrosi naturali, distinti nel gruppo del serpentino, con il crisotilo, e nel gruppo degli anfiboli, con amosite, crocidolite, tremolite, actinolite e antofillite, elencati all'articolo 247. Le fibre respirabili, sottilissime e capaci di dividersi longitudinalmente, causano asbestosi, tumore del polmone, mesotelioma di pleura e peritoneo e altre neoplasie, con latenze che possono superare i trent'anni. Non esiste una soglia di esposizione certamente innocua per gli effetti cancerogeni.

In Italia la Legge 257/1992 ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono. Il divieto non ha però eliminato i materiali già installati: coperture in cemento-amianto, canne fumarie, guarnizioni, coibentazioni di tubazioni e caldaie, pavimenti in vinil-amianto sono ancora presenti in moltissimi stabilimenti costruiti prima degli anni Novanta.

Il Capo III del Titolo IX, articoli da 246 a 261, disciplina quindi le attività che possono comportare esposizione durante manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica. L'articolo 248 impone al datore di lavoro, prima di lavori di demolizione o manutenzione, di adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Per il RSPP di uno stabilimento questo significa che nessun permesso di lavoro su strutture datate dovrebbe essere rilasciato senza aver verificato la mappatura dei materiali.