Modulo B comune · Blocco 9/12 (32–36 h) · Slide 41/50

Amianto: valore limite, esposizioni sporadiche, notifica e piano

L'articolo 254, nella formulazione originaria, fissa il valore limite di esposizione all'amianto in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, come media ponderata su otto ore. La Direttiva UE 2023/2668 ha ridotto il limite a 0,01 fibre per centimetro cubo, con recepimento entro il 21 dicembre 2025, e prevede il passaggio alla microscopia elettronica entro il 2029: chi valuta deve sempre controllare il valore nazionale vigente al momento dei lavori.

L'articolo 249, comma 2, individua le esposizioni sporadiche e di debole intensità, note con la sigla ESEDI. Se la valutazione dimostra che il valore limite non è superato e si tratta, per esempio, di brevi attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili, di rimozione senza deterioramento di materiali non degradati, di incapsulamento o confinamento di materiali in buono stato, di sorveglianza e campionamento dell'aria, non si applicano alcuni obblighi, tra cui la notifica, la sorveglianza sanitaria e l'iscrizione nel registro degli esposti. Restano invece la valutazione, le misure di protezione e la formazione.

Fuori dai casi ESEDI, l'articolo 250 richiede la notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori, e l'articolo 256 impone per demolizioni e rimozioni un piano di lavoro da presentare all'organo di vigilanza, di norma trenta giorni prima dell'avvio. Le modalità operative sono materia della specializzazione costruzioni; al RSPP d'impresa spetta riconoscere quando un intervento richiesto da un reparto ricade in questo regime e fermarlo finché non sono soddisfatti gli adempimenti.