L'articolo 254, nella formulazione originaria, fissa il valore limite di esposizione all'amianto in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, come media ponderata su otto ore. La Direttiva UE 2023/2668 ha ridotto il limite a 0,01 fibre per centimetro cubo, con recepimento entro il 21 dicembre 2025, e prevede il passaggio alla microscopia elettronica entro il 2029: chi valuta deve sempre controllare il valore nazionale vigente al momento dei lavori.
L'articolo 249, comma 2, individua le esposizioni sporadiche e di debole intensità, note con la sigla ESEDI. Se la valutazione dimostra che il valore limite non è superato e si tratta, per esempio, di brevi attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili, di rimozione senza deterioramento di materiali non degradati, di incapsulamento o confinamento di materiali in buono stato, di sorveglianza e campionamento dell'aria, non si applicano alcuni obblighi, tra cui la notifica, la sorveglianza sanitaria e l'iscrizione nel registro degli esposti. Restano invece la valutazione, le misure di protezione e la formazione.
Fuori dai casi ESEDI, l'articolo 250 richiede la notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori, e l'articolo 256 impone per demolizioni e rimozioni un piano di lavoro da presentare all'organo di vigilanza, di norma trenta giorni prima dell'avvio. Le modalità operative sono materia della specializzazione costruzioni; al RSPP d'impresa spetta riconoscere quando un intervento richiesto da un reparto ricade in questo regime e fermarlo finché non sono soddisfatti gli adempimenti.