Lo straining è un concetto proposto da Harald Ege per descrivere una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione ostile che produce effetti negativi duraturi e costanti nel tempo. A differenza del mobbing, non richiede la ripetizione frequente di comportamenti persecutori: basta un singolo atto, o pochi atti distanziati, i cui effetti si protraggono. La vittima si trova in una posizione di inferiorità permanente rispetto a chi ha compiuto l'azione.
Gli esempi tipici sono il demansionamento, con un tecnico esperto spostato a compiti di archivio senza motivazione organizzativa; il trasferimento in una sede lontana deciso come punizione; la sottrazione degli strumenti di lavoro, come l'auto aziendale o l'accesso ai sistemi; l'isolamento in un ufficio senza attività. Non serve che l'aggressore ripeta l'azione: il danno deriva dalla condizione che essa ha creato. Per l'RSPP è un motivo in più per non sottovalutare demansionamenti e trasferimenti punitivi.
La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto lo straining come forma attenuata di mobbing, che può dare luogo a risarcimento quando, pur mancando la continuità delle condotte o la prova dell'intento persecutorio, si accerta che il datore di lavoro ha mantenuto o tollerato un ambiente stressogeno lesivo della salute, in violazione dell'art. 2087 del codice civile. Questa evoluzione amplia l'area di responsabilità dell'impresa e rafforza il ruolo preventivo della valutazione dei rischi organizzativi.