L'art. 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i compiti del servizio di prevenzione e protezione: individuare i fattori di rischio e valutarli, elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività, proporre i programmi di informazione e formazione, partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica, fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 36. I verbi usati sono individuare, elaborare, proporre, partecipare: nessuno di essi attribuisce un potere di decisione o di spesa.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che il servizio è utilizzato dal datore di lavoro. Il RSPP è quindi un consulente tecnico del vertice: le decisioni restano in capo al datore di lavoro e ai dirigenti secondo le rispettive attribuzioni. La designazione del RSPP rientra tra gli obblighi indelegabili dell'art. 17.
Questa natura ha due conseguenze pratiche. La prima: il RSPP non può ordinare a un capoturno di fermare una linea, ma può e deve segnalare per iscritto al datore di lavoro la situazione e la misura proposta. La seconda: la qualità della consulenza diventa il suo vero strumento di lavoro, e una consulenza vaga, tardiva o non documentata espone sia l'azienda sia il consulente stesso, perché la giurisprudenza riconosce la possibile responsabilità concorrente del RSPP quando un suo errore tecnico ha contribuito all'evento.
Il comma 2 impone inoltre ai componenti del servizio il segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza: riservatezza che è anche un requisito di fiducia professionale.