L'analisi costi-benefici è uno strumento di supporto alle decisioni, non un criterio per stabilire se rispettare la legge. Le misure imposte da norme specifiche, come i requisiti generali di sicurezza delle attrezzature dell'Allegato V, le protezioni contro la caduta dall'alto, la sorveglianza sanitaria obbligatoria o la formazione prevista dall'art. 37, non sono oggetto di valutazione economica: vanno attuate. L'art. 2087 del codice civile e l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 chiedono inoltre di tenere conto del progresso tecnico e di eliminare i rischi o ridurli al minimo.
Il criterio economico ha senso nella scelta tra soluzioni che garantiscono un livello di protezione equivalente, oppure per misure migliorative oltre lo standard minimo. Per esempio, tra due sistemi di protezione di un'area robotizzata, entrambi conformi, si può scegliere quello con il miglior rapporto tra costo e impatto sulla produttività; oppure si può dimostrare la convenienza di automatizzare una pallettizzazione manuale che è già accettabile secondo il metodo di valutazione, ma comporta assenze ricorrenti per disturbi muscoloscheletrici.
C'è poi un limite etico. Attribuire un valore monetario alla vita o all'integrità fisica è una convenzione utile nelle politiche pubbliche, ma usarlo in azienda per giustificare il rinvio di una misura necessaria è inaccettabile. Il RSPP deve saper usare il linguaggio economico senza farsene dominare: i numeri servono a convincere chi decide, non a stabilire quanto rischio è lecito far correre ai lavoratori.