B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 39/50

Abilitazione alla conduzione: art. 73 e Accordo 2025

L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 rinvia all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni l'individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con modalità, durata e contenuti della formazione. Il primo accordo in materia era quello del 22 febbraio 2012; oggi la disciplina è contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. Atti 59/CSR, in vigore dal 24 maggio 2025, che ha riunito in un unico testo la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e operatori di attrezzature.

I trattori agricoli o forestali, a ruote e a cingoli, sono tra le attrezzature per cui l'abilitazione è obbligatoria. Il corso è erogato da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'Accordo, con docenti qualificati secondo i criteri del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e con esperienza specifica per la parte pratica.

L'obbligo riguarda chi conduce il trattore per lavoro: lavoratori dipendenti, datori di lavoro che guidano in prima persona e lavoratori autonomi. Il possesso della patente di guida non sostituisce l'abilitazione, perché la patente attesta la capacità di circolare su strada, mentre l'abilitazione riguarda l'uso del mezzo come attrezzatura di lavoro: stabilità, attrezzature collegate, manovre in campo, controlli prima dell'uso. Il datore di lavoro deve verificare il possesso dell'attestato prima di affidare il mezzo, anche a un dipendente esperto che guida trattori da anni.