B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 16/50

Aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili

L'art. 15 del D.Lgs. 150/2012 e le misure del PAN limitano o vietano l'uso dei prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi di scuole e strutture sanitarie, percorsi ciclabili e pedonali. In queste zone si privilegiano mezzi non chimici o prodotti a basso rischio, con segnaletica e divieto di accesso per il tempo necessario.

Nelle aree agricole confinanti con abitazioni, scuole o strade, molte Regioni e molti Comuni hanno introdotto regolamenti che fissano distanze minime, obblighi di avviso preventivo ai vicini, orari di trattamento o tipologie di prodotti ammessi. Sono fonti normative locali che il RSPP non può ignorare, perché il loro mancato rispetto genera conflitti, esposti e controlli che coinvolgono direttamente l'operatore.

Il tema riguarda anche le imprese non agricole. Una ditta di manutenzione del verde che diserba i bordi di uno stabilimento industriale, un'impresa ferroviaria, un consorzio di bonifica sono utilizzatori professionali a tutti gli effetti. Nello stabilimento committente il trattamento rientra nei rischi da interferenza dell'art. 26: va concordato l'orario, segnalata l'area, sospeso il transito pedonale, verificato che le prese d'aria degli impianti di ventilazione non aspirino la nube verso uffici e reparti. Il DUVRI o il verbale di coordinamento dovrebbe riportare il prodotto impiegato e il tempo di rientro nelle aiuole trattate.