B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 1/50

Perché il cantiere ha un titolo dedicato nel D.Lgs. 81/08

Il cantiere edile è un luogo di lavoro anomalo rispetto allo stabilimento fisso: nasce, cambia forma ogni settimana e scompare a fine lavori. Vi operano contemporaneamente o in successione imprese diverse, ciascuna con il proprio datore di lavoro, i propri preposti e le proprie attrezzature, spesso legate tra loro da una catena di appalti e subappalti. Per questo il legislatore europeo ha emanato la Direttiva 92/57/CEE, recepita in Italia prima dal D.Lgs. 494/96 e poi confluita nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, Capo I, articoli da 88 a 104-bis.

L'idea di fondo è che gran parte degli infortuni in edilizia non nasca durante l'esecuzione, ma molto prima: da scelte progettuali che non tengono conto di come l'opera verrà costruita e manutenuta, da tempi contrattuali compressi e da lavorazioni sovrapposte senza regia. Il Titolo IV sposta quindi una parte della responsabilità a monte, sul committente, e introduce figure di coordinamento esterne alle imprese.

Per il RSPP o l'ASPP di un'impresa edile, o di un'azienda che affida lavori edili all'interno del proprio sito, conoscere questa architettura significa sapere quali documenti riceverà, quali deve produrre, con chi deve confrontarsi e quali poteri ha chi controlla. Le regole sulle opere provvisionali, sulle macchine e sui rischi specifici di cantiere saranno trattate nei blocchi successivi: qui ci concentriamo sull'organizzazione. Il filo conduttore sarà sempre la stessa domanda: chi decide, chi controlla e con quale documento.