B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 2/50

Campo di applicazione: art. 88 e lavori dell'Allegato X

L'articolo 88 stabilisce che il Capo I del Titolo IV si applica ai cantieri temporanei o mobili, cioè a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X. L'elenco è ampio: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, limitatamente alle parti che comportano lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro. Rientrano anche gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

Il comma 2 esclude invece alcune attività, tra cui i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, i lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, le attività di cui al D.Lgs. 272/99 nei porti e i lavori in mare. Esiste poi una disciplina specifica per spettacoli e fiere, regolata dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Un errore frequente in azienda è pensare che il Titolo IV riguardi solo le nuove costruzioni. Sostituire la copertura di un capannone, realizzare un basamento in calcestruzzo per una nuova pressa o rifare un tratto di rete fognaria interna sono a tutti gli effetti lavori dell'Allegato X.