B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 18/50

Il PSC come strumento di regia: art. 100

Il piano di sicurezza e coordinamento è definito dall'articolo 100 come il documento che contiene la relazione tecnica e le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Comprende anche la stima dei costi della sicurezza. Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni, accompagnate da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuarlo; l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al CSE proposte di integrazione, quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, ma tali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

La differenza con il POS è di prospettiva: il PSC guarda al cantiere nel suo insieme e alle interferenze tra imprese, il POS guarda alle lavorazioni della singola impresa. Un PSC efficace non ripete le norme di legge, ma prende decisioni: dove si accede, chi lavora quando, quali protezioni collettive sono comuni, chi le mantiene e con quali tempi. Questo approccio decisionale rende il piano leggibile anche dal capocantiere, che è il suo vero destinatario.